Nel settore scolastico la disponibilità finanziaria degli enti locali, se è vero che può influenzare l’organizzazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità, non può mai giustificare una totale preclusione del diritto all’istruzione.
Ancora una volta il Consiglio di Stato ricorda agli enti locali che le misure di assistenza scolastica previste per gli alunni con disabilità devono essere erogate in misura idonea e proporzionata alla specifiche necessità dell’alunno. Ciò non esclude che l’amministrazione possa e debba ricercare un punto di equilibrio tra esigenze educative e risorse finanziarie disponibili, ma un tale bilanciamento non può tradursi nella compressione dei diritti fondamentali, oltre che nel mancato rispetto delle indicazioni contenute nei piani educativi individualizzati (PEI).
Questo è quanto ribadito dal giudice amministrativo in una recente sentenza che ha interessato due alunni con sordità, ai quali il Comune aveva ridotto le ore di assistenza scolastica garantite da un interprete LIS rispetto a quelle indicate nei PEI, sostenendo che la presenza già in classe di insegnanti di sostegno abilitati alla comunicazione nella lingua italiana dei segni rendesse tra l’altro “inutile” quanto richiesto all’ente locale in termini di integrazione delle ore di assistenza personalizzata (Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 luglio 2025, n. 5965).
Il Consiglio di Stato precisa che una simile valutazione non solo non rientra tra le competenze di un comune, ma è anche inadeguata dal punto di vista educativo. La presenza dell’insegnante di sostegno, anche se in grado di comunicare con l’alunno attraverso la LIS, non basta infatti a garantire un apprendimento pienamente inclusivo. Per gli studenti con disabilità sensoriali il supporto di figure specialistiche è indispensabile, poiché consente non solo di potenziare le capacità comunicative, ma anche di accedere a percorsi didattici costruiti su metodologie specifiche, diverse dalla didattica erogata da un insegnate di sostegno.
Pertanto, anche se in linea generale un comune deve valutare come allocare le risorse economiche di cui dispone, nel caso in esame l’erogazione del servizio a copertura totale dell’orario di frequenza scolastica degli alunni era da considerarsi necessaria, visto che, in mancanza, la presenza dei minori a scuola “sarebbe stata del tutto inutile”, non potendo gli stessi udire i docenti curriculari né socializzare con i compagni di classe (osservazione tra l’altro già espressa nella precedente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 12 giugno 2025, n. 5094).
Dunque, sebbene il PEI non vincoli in assoluto gli enti locali nell’erogazione del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, secondo il Consiglio di Stato nel caso specifico le ore richieste per l’assistenza personalizzata in LIS avrebbero dovuto essere rispettate con rigore dal Comune, in quanto gli alunni risultano portatori di una disabilità grave che, in assenza di un costante affiancamento, avrebbe loro precluso il totale accesso alla formazione scolastica.
Questa pronuncia rafforza un principio – che negli ultimi tempi, soprattutto dopo la criticata sentenza del Consiglio di Stato n. 7089/2024, si sta affermando con rigore – in forza del quale l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità non può essere considerata “acriticamente” una spesa comprimibile da parte degli enti locali, ma un diritto fondamentale da garantire con strumenti adeguati e continui da ponderare caso per caso. Le esigenze degli alunni con disabilità, a seconda delle circostanze concrete, possono infatti limitare significativamente la discrezionalità di un ente locale nella gestione delle risorse disponibili, imponendo l’obbligo di garantire una assistenza effettiva.
Del resto, come chiarito anche dal TAR Emilia-Romagna in primo grado (sentenza n. 925/2024), nel caso di specie non è stato chiesto al Comune di disapplicare la normativa vigente – in particolare l’art. 3, comma 5, d.lgs. 66/2017, che attribuisce agli enti locali il compito di garantire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione “nei limiti delle risorse disponibili” – ma di offrire un’interpretazione della norma coerente con i principi costituzionali. Un’interpretazione, dunque, conforme ai valori sanciti dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 80/2010, che impone di garantire il diritto all’istruzione anche alle persone con disabilità, superando eventuali limiti meramente finanziari laddove siano tali da compromettere diritti fondamentali.
Il nostro Studio legale, in linea con i principi affermati dal giudice amministrativo, si impegna nella tutela di diritti degli alunni e delle alunne con disabilità, offrendo assistenza legale alle rispettive famiglie e promuovendo iniziative mirate a rendere effettiva l’attuazione delle norme in materia di inclusione scolastica.
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