Anche il processo amministrativo è stato investito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che, come è noto, individua le riforme e gli investimenti che il nostro Paese intende sostenere, a seguito della nota crisi economico-sanitaria che lo ha coinvolto in questi ultimi anni, attraverso l’utilizzo dei fondi europei predisposti nell’ambito del programma Next Generation EU. L’erogazione del finanziamento in questione, infatti, è subordinata al rispetto di determinate scadenze, quale condizione imprescindibile al fine di attuare gli obiettivi del Piano. A tale scopo, pertanto, assistiamo ormai da tempo al ricorso di numerose misure derogatorie da parte del Governo, che ha ritenuto fondamentale, tra i tanti interventi, garantire anche una maggiore tempestività nella conclusione dei processi amministrativi.
Infatti, proprio con l’obiettivo di rendere i giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato più rapidi e compatibili con il rispetto degli obiettivi del PNRR, la scorsa estate è stato adottato il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85, che all’art. 3 introduceva una disciplina derogatoria quanto ai giudizi aventi ad oggetto “qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.
Da ultimo, tuttavia, la legge 5 agosto 2022, n. 108, in sede di conversione in legge del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 – recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ha abrogato con l’art. 1 il citato d.l. n. 85/2022, travolgendo, dunque, anche la disposizione di cui all’art. 3 – eccezione fatta per gli effetti prodotti – che è confluita nel nuovo art. 12-bis del decreto legge oggetto di conversione.
Nel dettaglio, quanto alle misure acceleratorie di cui si discorre, l’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, rubricato “Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR” dispone che, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano, qualora le amministrazioni o le altre parti del giudizio rappresentino che il ricorso investa una procedura amministrativa inerente agli interventi finanziati in tutto o in parte del PNRR, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR deve fissare con la medesima ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo con lo stesso provvedimento anche il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione di eventuali e ulteriori prove occorrenti.
Nel caso contrario in cui l’istanza cautelare non venga accolta, invece, se il Consiglio di Stato dovesse riformare l’ordinanza del giudice di primo grado, la norma in commento prevede che la relativa pronuncia venga trasmessa al TAR, affinché fissi l’udienza di merito sempre alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni, decorrente però, in tale ipotesi, dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, tenuta ad avvisare le parti.
Il mancato svolgimento dell’udienza di merito nei termini indicati – si precisa – comporta la perdita di efficacia della misura cautelare, anche nel caso in cui tale misura sia diretta a rideterminare l’esercizio del potere da parte della Pubblica amministrazione.
Inoltre, nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito il giudice deve dare motivazione della compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.
L’intento acceleratorio è poi ulteriormente sottolineato dal comma 5 dell’art. 12-bis, che applica ai procedimenti in materia di PNRR in commento sia l’art. 119, co. 2, c.p.a. sul dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari, salvo le eccezioni ivi previste, che l’art. 120, co. 9, c.p.a., quanto ai termini di deposito del provvedimento.
Da ultimo, nei giudizi di cui si discorre il contraddittorio viene esteso anche alle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR – definite come parti necessarie ai sensi del comma 4 dell’articolo in commento – per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. In mancanza di contraddittorio, infatti, il giudice ne ordina l’integrazione ai sensi dell’art. 49 c.p.a.