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I giudizi dei singoli commissari negli appalti pubblici: in attesa dell’Adunanza Plenaria

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    I giudizi dei singoli commissari negli appalti pubblici: in attesa dell’Adunanza Plenaria

    By Aurora Donato | Appalti pubblici, Diritto amministrativo | 0 comment | 10 Ottobre, 2022 | 0

    I giudizi dei singoli commissari che valutano le offerte tecniche in un appalto pubblico possono in concreto essere molto diversi tra loro, oppure, come avviene in molti casi, risultare tutti identici, circostanza che porta chi legge i verbali di gara a interrogarsi se si tratta di una coincidenza o di una decisione collegiale.

    Negli ultimi anni, il contenzioso sul punto è abbastanza esteso, con contestazioni che si estendono dal giudizio espresso dalla Commissione alle modalità con cui viene manifestato il giudizio stesso, specialmente quando ritenute non conformi a quanto prescritto nel bando dalla stazione appaltante.

    Proprio in quest’ultimo caso può infatti capitare che, una volta prescelto un metodo di valutazione, i singoli commissari si confrontino e giungano ad una valutazione concordata negli esiti da declinare poi individualmente, oppure che il confronto si limiti ad un mero scambio di opinioni, cui segue una formalizzazione autonoma e riservata della valutazione a cura di ciascun commissario, oppure ancora si esclude a monte qualsiasi confronto, ritenendo vi sia l’obbligo dei singoli commissari di esprimere un giudizio personale e riservato. Inoltre, è dibattuto se le valutazioni espresse da ciascun commissario debbano essere oggetto di specifica verbalizzazione, oppure se queste debbano ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale.

    Nella prassi, le censure più frequenti sollevate dai concorrenti non aggiudicatari in ordine alle modalità di valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta si verificano principalmente nel caso in cui il metodo prescelto dalla stazione appaltante sia quello del confronto a coppie e, in particolare, nell’ipotesi in cui i commissari abbiano espresso un voto identico relativamente ad uno o più parametri valutativi per un determinato concorrente. Proprio questa circostanza induce spesso a ritenere che il voto sia frutto di una (illegittima?) decisione collegiale e non individuale di ciascun membro della Commissione giudicatrice.

    Di recente – in merito ad una “gara ponte” per l’affidamento di un servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare – è stato sottoposto al Consiglio di Stato un caso in cui l’appellante, a fronte dell’identità dei giudizi espressi dai commissari, ne contestava la non conformità al disciplinare di gara, che chiaramente stabiliva che il confronto a coppie dovesse essere effettuato singolarmente da ciascun commissario (Cons. Stato, Sez. III, ord. 30 giugno 2022, n. 5407). Inoltre, l’assenza di una verbalizzazione della separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari avrebbe impedito di conoscere il contenuto del preventivo giudizio espresso da ciascuno di essi ed alimentato il convincimento sulla modalità collegiale di espressione dei giudizi.

    Sulle censure avanzate in specie l’orientamento maggioritario in giurisprudenza sostiene che, in assenza di disposizioni che prevedono la riservatezza o la segretezza del giudizio individuale, possa sussistere un confronto dialettico fra i singoli commissari di gara e che la convergenza di valutazioni, espresse anche a seguito di tale confronto, sia inidonea di per sé sola ad inficiare il carattere individuale della valutazione. Inoltre, le valutazioni dei commissari sono destinate ad essere assorbite nella decisione finale collegiale, che rappresenta il momento di sintesi della comparazione dei giudizi individuali. Pertanto, in mancanza di una espressa previsione nella legge di gara, non sussiste alcun obbligo di verbalizzazione dei singoli giudizi, la cui enunciazione separata costituisce una formalità meramente interna ai lavori della stessa Commissione.

    Di contro, l’orientamento minoritario, nonostante si ritenga ormai superato, continua ad incoraggiare spunti argomentativi che per il Consiglio di Stato adìto meritano un maggiore approfondimento. Questa giurisprudenza nega che il confronto dialettico possa estendersi sino all’accordo, pur non formalizzato, tra i singoli commissari sul punteggio da attribuire agli elementi qualitativi dell’offerta, a tutela della correttezza dell’operato della Commissione giudicatrice, intesa quale organo collegiale tenuto a garantire l’autonomia di giudizio altrimenti compromessa dall’assegnazione di punteggi analoghi.

    Preso atto delle contrasto giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto opportuno chiedere all’Adunanza plenaria di esprimersi sulla possibilità che i commissari possano confrontarsi tra loro e concordare liberamente il punteggio da attribuire, salvo declinarlo poi individualmente, ovvero se ciò costituisca una surrettizia introduzione del principio di collegialità in valutazioni che devono essere di natura esclusivamente individuale, e sulla verbalizzazione dei giudizi espressi dai singoli commissari in luogo del loro assorbimento nella decisione finale collegiale in assenza di un espresso obbligo di verbalizzazione.

    La Sezione rimettente manifesta comunque la propria propensione per l’orientamento maggioritario in giurisprudenza, in quanto intravede nel previo confronto tra commissari una funzione arricchente, assolta proprio dallo scambio di diverse competenze e professionalità, fermo restando che ciascun commissario debba poi esprimere il grado di preferenza o i coefficienti numerici in base al proprio personale convincimento. Tuttavia, l’eventuale identità di convincimento dei membri della Commissione giudicatrice proverebbe troppo se consentisse di attestare in sé una rinuncia all’individualità del giudizio. Non ci resta che aspettare che si esprima l’Adunanza Plenaria.

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