Il D.lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022.
L’art. 4, comma 8 del decreto richiamato ha previsto una maggiorazione dell’Assegno per ciascun figlio minore “nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro”. La maggiorazione prevista è pari a 30 euro mensili e tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente per i livelli di ISEE superiori fino ad annullarsi nelle ipotesi di ISEE pari o superiore a 40.000 euro.
Nei primi mesi dall’entrata in vigore della norma l’INPS ha riconosciuto la maggiorazione anche alle famiglie monoparentali/monogenitoriali, ma dal mese di settembre 2022 l’Istituto ha cessato di erogare la maggiorazione alle famiglie il cui nucleo è composto da un unico genitore, paventando anche il recupero delle maggiorazioni corrisposte a partire dal mese di marzo 2022.
Alle prime richieste di chiarimenti, l’INPS ha risposto affermando di aver iniziato ad applicare il Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 con il quale, lo stesso Istituto Previdenziale ha fornito un’interpretazione discriminatoria e punitiva della norma, precisando che “la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore”.
Anche nelle Faq sull’Assegno Unico diramate dall’INPS, si legge che “Se si è genitore unico (vedovo o con figlio non riconosciuto), nella domanda non si deve selezionare la voce relativa al diritto alla maggiorazione per reddito da lavoro”.
Ebbene, in primo luogo giova ricordare che i messaggi diramati dall’INPS non costituiscono fonti del diritto e, quindi, non sono vincolanti per i giudici che potranno ritenere di disapplicarli.
L’interpretazione dell’INPS, oltre ad essere discriminatoria e punitiva, non tiene in considerazione la ratio della norma: la situazione del minore con un genitore solo e lavoratore non è diversa da quella di un minore con entrambi genitori lavoratori, dal momento che lo stesso non ha il suo unico genitore che se ne può prendere cura a tempo pieno.
È nostra intenzione agire ed a tal fine stiamo organizzando incontri pubblici in videoconferenza ai quali potrà partecipare chiunque sia interessato/a, nonché azioni giudiziarie collettive e individuali su tutto il territorio nazionale.
Per informazioni potete contattare lo studio all’indirizzo info@studiolfc.it.