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Contratti aleatori e senza garanzie per l’amministrazione e responsabilità per danno erariale

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    Contratti aleatori e senza garanzie per l’amministrazione e responsabilità per danno erariale

    By Aurora Donato | Diritto amministrativo, Pubblico impiego, Responsabilità per danno erariale | 0 comment | 11 Ottobre, 2022 | 0

    L’inadempimento da parte di una ditta dell’obbligo di trasferire al comune la proprietà di tre unità immobiliari ancora da realizzare ha determinato, in una vicenda recentemente sottoposta alla Corte dei conti, la responsabilità per danno erariale per colpa grave dei soggetti coinvolti nella stipula del relativo contratto di permuta “di cosa presente con cosa futura” (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale, Veneto, 8 agosto 2022, n. 251).

    Nel caso di specie, il Comune, approvato lo schema di convenzione che le parti avrebbero dovuto sottoscrivere per l’attuazione dell’intervento urbanistico, si impegnava a trasferire nell’immediato ad una società alcuni terreni di sua proprietà e la loro capacità edificatoria, a fronte della cessione da parte della ditta stessa, entro un lasso di tempo prestabilito, di tre appartamenti a destinazione residenziale che avrebbe dovuto costruire.

    Concluso il contratto tuttavia, la società, incorsa in una procedura concorsuale, non ha né completato le opere di urbanizzazione né ceduto quanto doveva all’amministrazione – unica adempiente – la quale subiva una perdita di risorse pari alla mancata entrata del valore economico dei beni che la prima avrebbe dovuto trasferire, poiché nell’atto notarile per la stipulazione del contratto definitivo della permuta non veniva posta alcuna garanzia a copertura del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla ditta.

    Il segretario comunale è stato condannato a titolo di colpa grave per aver assunto una condotta superficiale e contraria ai doveri d’ufficio. Precisamente, nonostante per effetto della legge n. 127/1997 non sia più obbligatorio il parere di conformità normativa che lo stesso aveva reso, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, relativamente alle proposte di deliberazione degli atti di competenza della Giunta e del Consiglio, la Corte dei conti ha sottolineato che permane comunque la disposizione di cui all’art. 97 TUEL – disattesa dal convenuto – la quale, rafforzando la posizione di garanzia del segretario generale in merito alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti – lo obbliga a prestare assistenza sotto il profilo giuridico-amministrativo nell’adozione degli atti degli organi dell’ente e ad assumere iniziative orientate a mantenere l’azione amministrativa nell’ambito dei canoni della legalità.

    Al dirigente comunale, invece, è stata imputato di aver violato il dovere di segnalare la carenza nel contratto di permuta di una polizza fideiussoria a copertura del corretto adempimento dell’obbligazione assunta dalla società, trattandosi a maggior ragione di un contratto dal contenuto fortemente aleatorio, non solo per l’ampio termine di scadenza previsto per l’obbligazione (circa quattro anni), ma anche per l’incerta solidità patrimoniale ed economica della ditta obbligata, in merito alla quale non sono emerse prove di accertamenti. Il convenuto ha dunque violato l’art. 107 TUEL, che impone ai dirigenti di rispettare anche le regole di gestione a contenuto latamente cautelare per la tutela dell’integrità delle casse comunali.

    Peraltro – precisa ulteriormente il Collegio – il dirigente tecnico non svolge un ruolo di “mero sottoscrittore materiale” dei contratti, avendo anche l’onere – in quanto esclusivo responsabile – di verificarne l’efficienza e la legittimità dei contenuti, al fine di non incorrere in responsabilità legate proprio all’attuazione di deliberazioni comunali non conformi a legge.

    Anche per tale ragione non ha alcuna incidenza, su una eventuale esclusione o limitazione della responsabilità in commento, la circostanza che l’atto di permuta sia stato redatto dal notaio, in quanto, se da un lato la legge notarile impone a quest’ultimo di verificarne la corrispondenza all’effettiva volontà delle parti, dall’altro è anche vero che, nel caso di specie, il testo dell’atto era stato messo a disposizione dei convenuti con ampio anticipo, così che gli stessi avrebbero potuto esaminarlo e rilevarne gli eventuali errori.

    Pertanto, a conclusione delle valutazioni premesse, il Giudice contabile osserva che un comune “non è un privato cittadino sprovveduto e privo delle necessarie conoscenze giuridiche”; al contrario, è un ente pubblico a cui sono preposte figure professionali qualificate – come quella del segretario generale e del direttore tecnico – che, in quanto tali, devono essere anche in grado di formulare valutazioni e riscontrare eventuali errori o omissioni in merito al contenuto della bozza di un atto notarile.

     

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