L’autonomia delle casse previdenziali non deve trasformarsi in arbitrio e il giudice amministrativo può essere il presidio di questo confine. Lo afferma la sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, 15 maggio 2026, n. 3862, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo in un caso in cui un’associazione di geometri denunciava i vizi dell’esercizio del potere di vigilanza da parte dei Ministeri competenti su una delibera della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri.
L’associazione censurava, in particolare, la nota di approvazione ministeriale di una delibera con cui la Cassa disponeva l’aumento di contributi in maniera sproporzionata e illogica, rendendoli i più esosi nel panorama delle casse previdenziali, in contraddizione con le proiezioni di bilancio positive per il futuro. In primo grado, il TAR aveva declinato la giurisdizione, ritenendo che la questione dovesse essere devoluta al giudice ordinario, sul presupposto dell’autonomia della CIPAG e della natura meramente previdenziale della controversia.
Il Consiglio di Stato ha invece riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguenza che il TAR dovrà ora pronunciarsi nel merito della controversia. Il CDS ha infatti ritenuto che la doglianza dei ricorrenti riguardava la mancanza di “un’effettiva verifica di ragionevolezza e coerenza della scelta operata dalla Cassa di aumentare i contributi obbligatori in modo sproporzionato rispetto ai dati emergenti dal bilancio di previsione 2025” da parte dei Ministeri.
Quella del Consiglio di Stato è una decisione di rito dal rilevante significato sostanziale. Il giudice ordinario, giudice dei diritti e degli obblighi, non ha né il potere, né gli strumenti culturali per sindacare l’esercizio del potere pubblico e non avrebbe potuto affrontare la questione della verifica sulla ragionevolezza e coerenza della scelta operata dalla Cassa. Il giudice amministrativo dispone invece della competenza e della sensibilità istituzionale necessarie per affrontare il nodo centrale della questione: verificare che l’autonomia delle casse previdenziali sia esercitata entro i limiti della ragionevolezza e della coerenza, senza scadere nell’arbitrio.






