Molto spesso il servizio di assistenza scolastica è stato esaminato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione all’adeguatezza del numero di ore di assistente alla autonomia e alla comunicazione da assegnare al singolo alunno con disabilità. Da una diversa prospettiva, tuttavia, è di recente emersa una interessante ricostruzione del TAR Piemonte sulla natura (intellettuale o standardizzata) di tale servizio che, come noto, è spesso affidato – previa indizione di una gara pubblica – a cooperative sociali che impiegano personale adeguatamente qualificato (TAR Piemonte, Sez. II, 6 febbraio 2025, n. 296).
Il tema ha assunto una notevole rilevanza con specifico riferimento al correlato obbligo che grava sugli operatori economici negli appalti pubblici di indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione, in particolare, è ispirata ad una tutela rafforzata degli interessi dei lavoratori che, nell’ambito dello svolgimento di una gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante di formulare un’offerta consapevole con riferimento a significative voci di costo (con una valutazione preventiva delle stesse prima di formulare il proprio ribasso complessivo) e, dall’altra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro dichiarato dal partecipante. Il comma 9, coerentemente a quanto precede, esclude poi dal proprio ambito di applicazione le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale, in quanto per queste tipologie di appalto non è richiesto un significativo apporto di manodopera e, dunque, non è imposta la predisposizione nell’ambiente lavorativo di presìdi per la sicurezza dei lavoratori con previsione dei relativi costi per l’azienda.
Ebbene, in un recente caso esaminato dal TAR Piemonte, una cooperativa sociale ha contestato la propria esclusione da una gara per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità per non aver indicato nell’offerta economica gli oneri aziendali di cui all’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che il servizio oggetto dell’appalto avesse natura intellettuale e che quindi non rientrasse nell’ambito applicativo di tale disposizione.
La questione controversa, evidentemente di non poco conto, è frutto dell’assenza di una specifica definizione normativa di “servizi di natura intellettuale”, di cui il TAR prende atto, tuttavia, congiuntamente all’orientamento della giurisprudenza che ha comunque tentato di colmare questo vuoto, intendendo per tali servizi quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse, e che, dall’altro, non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio.
Nel caso di specie, sulla base di queste premesse e rigettando il ricorso promosso dalla cooperativa sociale esclusa dalla gara, il TAR ha chiarito che il servizio di assistenza scolastica si connota di prestazioni che, pur essendo di rilevante importanza nell’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, non assumono i caratteri dell’ideazione di soluzioni a problematiche complesse e non standardizzate (espressione di attività propriamente intellettuale), ma mantengono una connotazione prevalentemente esecutiva di buone pratiche di supporto ed assistenza dell’alunno con disabilità (che possono considerarsi, in questo senso, standardizzate), nonché degli specifici obiettivi già definiti nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) sulla base delle particolari esigenze di quest’ultimo.
In particolare, emerge che è proprio l’elaborazione del PEI – tra l’altro rimessa ad uno specifico Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) – a rappresentare il momento intellettuale dell’attività di sostegno dell’alunno con disabilità ai fini della realizzazione del suo processo di integrazione scolastica, in quanto lo stesso individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento adeguato ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.
Di conseguenza, secondo il TAR, essendo la suddetta attività intellettuale di competenza dell’istituzione scolastica e, in particolare, del personale docente di riferimento che compone il GLO (pur con la partecipazione della famiglia e di tutte le figure professionali che, in ambito scolastico ed extrascolastico, interagiscono con l’alunno), il servizio di assistenza oggetto dell’appalto assume, quantomeno in via principale, carattere esecutivo ed attuativo di quanto già definito nel PEI, non potendosi pertanto qualificare come servizio di natura intellettuale.
Dunque, in assenza di una specifica definizione normativa, la natura intellettuale di un servizio è in sostanza desumibile dalle richiamate caratteristiche intrinseche dello stesso che, se non depongono in tal senso, determinano l’attivazione dell’obbligo per gli offerenti di indicare gli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023. Tra l’altro, tale disposizione, in quanto norma imperativa prescritta a pena di esclusione, integra di diritto la legge di gara, ove non espressamente richiamata, salvo materiale ed assoluta impossibilità di indicare gli oneri di sicurezza nel modulo predisposto dalla stazione appaltante (ipotesi esclusa nel caso di specie).