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LE ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE ESIGENZE DELL’ALUNNO/A CON DISABILITÀ

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inclusione scolastica

LE ORE DI SOSTEGNO SCOLASTICO DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLE ESIGENZE DELL’ALUNNO/A CON DISABILITÀ

By Giulia Alberto | Diritto amministrativo, Diritto della previdenza sociale, Tutela della salute | 0 comment | 1 Luglio, 2024 | 0

Sono sempre più numerose le sentenze dei giudici amministrativi che affrontano la tematica dell’inclusione scolastica degli/le alunni/e con disabilità e, in particolare, la controversa questione dell’adeguata quantificazione delle ore di sostegno didattico in relazione alla patologia certificata al/la minore da specifiche commissioni mediche.

L’assegnazione di un insegnante di sostegno è infatti prevista dall’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, quale strumento indispensabile per la tutela del diritto allo studio e alla salute e per lo sviluppo della personalità dell’alunno/a all’interno delle formazioni sociali.

Ai fini della concreta attuazione di tali diritti, la predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) per il nuovo anno scolastico rappresenta un passaggio molto delicato rimesso alla competenza di un organo collegiale – il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione) – presieduto dal dirigente scolastico e composto dai docenti del consiglio di classe, dai genitori dell’alunno/a, da operatori socio-sanitari e da altre figure professionali interne ed esterne all’istituto scolastico, che interagiscono con il/la minore nel suo percorso di crescita.

Nello specifico, il PEI è un piano individualizzato che contiene gli obiettivi educativi e le strategie didattiche da attuare in relazione alla patologia diagnosticata all’alunno/a e che, in quanto “documento finale” di definizione delle ore di assistenza scolastica, costituisce oggetto di ampio contenzioso per la frequente inadeguatezza – rispetto alle condizioni di disabilità certificate – della quantificazione delle ore sostegno didattico.

In un recente caso, i genitori di una alunna di una scuola comunale – affetta da una grave situazione di handicap, attestata ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 – lamentavano l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un monte ore nettamente inferiore rispetto al tendenziale rapporto 1:1 da garantire agli/le alunni/le con disabilità grave.

In particolare, dal verbale del GLO non emergeva alcun chiarimento sul ridotto numero di ore stabilito per la minore e, al contempo, in sede di redazione del PEI definitivo per il nuovo anno scolastico, non risultavano accertamenti medico-legali e specialistici, corredati da una motivazione approfondita delle ragioni neuropsichiatriche, mediche e psicoterapeutiche, che potessero dimostrare la congruità delle ore di sostegno indicate nel documento.

Per le ragioni esposte, il TAR Lombardia ha pertanto annullato il PEI per difetto di adeguata motivazione e istruttoria, sottolineando che il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a permettere all’alunno/a in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, giungendo, nelle situazioni di gravità, sino al c.d. rapporto 1:1, senza che possano essere riportate, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (TAR Lombardia, Milano, Sez. V., 17 aprile 2024, n. 1133).

È stato precisato, infatti, che il PEI non può essere motivato in ragione della mancanza di adeguata copertura di personale, in quanto il dirigente scolastico – sulla base del PEI di ciascun/a alunno/a e delle indicazioni del GLO – ha il compito di valutare le risorse didattiche e strumentali disponibili nella scuola per garantire un ambiente di apprendimento favorevole ed inviare all’Ufficio scolastico regionale la richiesta dei posti di sostegno necessari per favorire l’inclusione scolastica.

Il TAR ha ritenuto opportuno, da ultimo, ripercorrere i passaggi procedimentali (previsti sia per la scuola statale sia per quella comunale, come nel caso di specie) che le amministrazioni scolastiche sono chiamate a rispettare per l’assegnazione oraria degli insegnanti di sostegno per alunni/e con disabilità:

  1. a) in primo luogo, il GLO elabora il PEI all’interno del singolo istituto scolastico e, successivamente, il dirigente scolastico trasmette le relative risultanze agli Uffici scolastici competenti (o agli Uffici comunali);
  2. b) questi ultimi, una volta acquisiti i dati, devono attribuire ai singoli istituti gli insegnanti di sostegno necessari per la copertura di tutte le ore proposte;
  3. c) infine, il dirigente scolastico deve assegnare a ciascun alunno/a con disabilità il numero di ore di sostegno corrispondente alla proposta del GLO, dalla quale non si può discostare.

La corretta predisposizione del PEI è dunque fondamentale per garantire l’inclusione scolastica e sociale degli/le alunni/le con disabilità, permettendo loro di sviluppare appieno le proprie potenzialità e di accedere alle stesse opportunità educative di tutti gli altri compagni di classe. Pertanto, è compito delle istituzioni scolastiche e delle autorità locali competenti assicurare il rispetto di tali diritti e promuovere una vera e propria cultura dell’inclusione, basata sui principi di uguaglianza e non discriminazione.

amministrativo, disabilità, inclusione scolastica, Pubblica Amministrazione, scuola, sostegno

Giulia Alberto

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