La Corte d’Appello di Bologna conferma: chi si cancella dalla CIPAG deve un solo contributo soggettivo, non due.
Nel quadro del contenzioso in materia previdenziale, si inserisce un’importante pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro, che ha respinto l’appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) nei confronti di un proprio ex iscritto, difeso dagli Avv.ti Bartolo Mancuso e Giulia Di Pasqua di LawforChange.
La Corte, confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Bologna, ha ritenuto illegittima la pretesa della Cassa di richiedere, per gli anni in cui l’iscritto si cancella dall’Albo, un contributo soggettivo “accessorio” ulteriore rispetto a quello minimo già versato per la medesima annualità.
Con motivazione ben articolata viene accolta la prospettazione degli Avvocati del Geometra secondo la quale il contributo soggettivo obbligatorio previsto dal Regolamento CIPAG è uno solo: il cosiddetto “contributo minimo” non costituisce una voce aggiuntiva rispetto al contributo calcolato sul reddito, ma unicamente una soglia di garanzia sotto la quale l’iscritto non può scendere.
Il sistema di riscossione, articolato in due fasi (versamento del minimo nell’anno di riferimento ed eventuale conguaglio l’anno successivo, sulla base del reddito effettivamente dichiarato), vale anche per l’anno di cancellazione dalla Cassa, senza che ciò comporti l’obbligo di versare un contributo ulteriore e distinto.
Le richieste della Cassa sono state quindi qualificate come una duplicazione illegittima di pretese contributive, già escluse dal primo giudice e ora confermate in appello.
La Cassa è stata pertanto condannata a restituire al geometra le somme indebitamente richieste.
Forti di questo precedente, è importante continuare a proporre azioni, anche giudiziarie, a tutela dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza contro richieste contributive illegittime e prive di fondamento normativo.






