Alcune cooperative sociali sono solite non retribuire l’operatore sociale per la giornata in cui l’assistito chieda di desistere dall’intervento.
Tale condotta cozza con le caratteristiche del contratto di lavoro, dove il lavoratore si obbliga a collaborare nell’impresa per un determinato monte ore, in cambio della retribuzione costante. Di conseguenza il lavoratore, come non può pretendere aumenti nel caso di maggiori introiti, non può soffrire il rischio di impresa.
L’illegittimità del comportamento descritto è stata affermata dal Tribunale di Roma già diversi anni fa.
Infatti, la sentenza del Tribunale di Roma n. 9883/2015, che tratta un operatore addetto ai progetti SAISH e SAISA, presenti nella Capitale, ha stigmatizzato la condotta datoriale ricordando che la Giurisprudenza della Cassazione afferma “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l’onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l’esaurimento dell’attività produttiva” (Cass. 7300 del 2004, conf. Cass. 5101 del 2002).
Personalmente ho seguito di recente il caso di un lavoratore addetto al servizio di assistenza domiciliare che non riceveva la retribuzione in caso di assenza dell’assistito e che richiedeva la restituzione delle somme trattenuta dall’azienda a tale titolo; ebbene, la cooperativa convenuta di fronte alla caparbietà del lavoratore che non ha accettato alcuna transazione, ha pagato integralmente la somma richiesta dal lavoratore e le spese giudiziarie. Di conseguenza, il Tribunale di Roma, con la sentenza 10288/2022 pubbl. il 02/12/2022 ha dichiarato la “cessazione della materia del contendere” in ragione della integrale soddisfazione delle ragioni del lavoratore.
Anche la condotta datoriale di riconoscimento della pretesa rappresenta una sostanziale conferma dell’impossibilità di una Cooperativa sociale di non retribuire il lavoratore nel caso di non svolgimento della prestazione riconducibile alla condotta dell’assistito.