La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, sulla scorta dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare la sentenza n. 27711/2023), ha affermato, concordando con la tesi del lavoratore assistito dagli Avv.ti Bartolo Mancuso e Giulia Di Pasqua di LawforChange, che il trattamento retributivo previsto dal CCNL S.A.F.I. (servizi ausiliari, fiduciari ed integrati) non è rispettoso dei principi di cui all’art. 36 della Costituzione.
La retribuzione prevista dal CCNL S.A.F.I. è stata ritenuta, anche a seguito del raffronto con gli indici indicati dalla Cassazione (indici Istat, importo NASPI, reddito di cittadinanza, CIG), non proporzionale rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato dal lavoratore e non sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa dello stesso.
Per l’individuazione delle differenze retributive spettanti al lavoratore ed al pagamento delle quali la società convenuta è stata condannata, il Tribunale ha preso come parametro il CCNL per i dipendenti da imprese di pulizia e servizi integrati / multiservizi, trattandosi di un contratto collettivo che regola una settore merceologico analogo a quello oggetto del giudizio e che prevede mansioni analoghe a quelle svolte dal ricorrente.
La sentenza è una delle prime che hanno affrontato nello specifico la legittimità del CCNL S.A.F.I., che prevedeva livelli retributivi leggermente maggiori rispetto al CCNL per il settore della Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (da ultimo denominati Servizi di Sicurezza), già oggetto di pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Si tratta di un’altra importante vittoria contro il lavoro povero e per il rispetto del dettato costituzionale.






