La redazione delle offerte tecniche negli appalti pubblici, con cui le imprese concorrenti manifestano alla stazione appaltante in che modo intendono eseguire la prestazione richiesta, si rivela spesso complessa e insidiosa. L’offerta tecnica, infatti, deve in primo luogo essere conforme ai requisiti, alle specifiche e alle condizioni minime indicate nella documentazione di gara, costituendo la difformità una causa tipica e necessaria di esclusione dalla procedura selettiva.
Al contempo, il mancato rispetto delle richieste della stazione appaltante, non prescritte a pena di esclusione, ma riguardanti aspetti oggetto di valutazione, può comportare la mancata attribuzione del punteggio, da cui può dipendere anche la mancata aggiudicazione dell’appalto.
È quindi sempre opportuno che ciascun concorrente tenga a mente di stare predisponendo un documento destinato ad essere valutato da una commissione attenta alle esigenze e alle richieste della stazione appaltante, al punto che il rispetto anche di profili meramente formali di redazione delle offerte – apparentemente di minor rilievo – può risultare decisivo ai fini dell’aggiudicazione.
I documenti di gara, infatti, possono disciplinare anche la suddivisione in paragrafi delle offerte tecniche, in modo tendenzialmente sovrapponibile ai criteri di valutazione, per agevolare l’operato della commissione giudicatrice o, ancora, imporre limiti dimensionali in nome dei principi di concentrazione e della par condicio tra i concorrenti.
Proprio con riferimento alle prescrizioni sui limiti dimensionali, parte della giurisprudenza ha affermato che il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti dell’offerta può determinare l’esclusione del concorrente solo se tale limite sia espressamente previsto a pena di esclusione dalla documentazione di gara (non mancano, tuttavia, orientamenti di segno opposto, che ritengono nulle tali clausole, in quanto contrarie al principio di tassatività delle cause di esclusione).
Invece, nel diverso caso in cui la legge di gara abbia solo previsto che le pagine eccedenti il limite non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell’offerta, occorre che il ricorrente provi che la violazione si sia tradotta in un immeritevole vantaggio per il soggetto poi divenuto aggiudicatario che abbia superato i limiti, in danno agli altri concorrenti.
Fermo restando che è preferibile attenersi sempre alle prescrizioni del disciplinare, tenuto anche conto dell’elevata mole di contenzioso che investe la violazione dei profili formali di redazione delle offerte tecniche, è meritevole di attenzione un recente caso in cui il Consiglio di Stato ha sottolineato che la procedura di gara non deve comunque essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, dovendo al contrario mirare ad individuare quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole della concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario (Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2024, n. 839).
Nel caso in questione, inerente in particolare una gara di appalto per l’affidamento del servizio di informazione, promozione e accoglienza turistica di un comune, la cooperativa appellante lamentava la mancata esclusione dalla gara dell’offerta dell’aggiudicataria, che non avrebbe rispettato le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara quanto alla circostanza che le ‘relazioni’ allegate all’offerta tecnica dovessero avere una lunghezza non superiore alle 10 pagine, interlinea min. 1,5 e carattere ‘Times New Roman’ con dimensione 12.
Tuttavia, l’aggiudicataria aveva dimostrato in giudizio che, operando una mera ritrascrizione del testo delle proprie relazioni tecniche, con l’esclusione di immagini e tabelle, gli elaborati dalla medesima presentati rispettavano di fatto il limite delle pagine indicato dalla stazione appaltante. Infatti, il disciplinare di gara non prevedeva, a pena di esclusione, una tassativa determinazione dell’estensione delle relazioni, ma stabiliva semplicemente parametri di riferimento solo per il numero delle pagine, per il tipo di carattere e per le dimensioni del carattere e dell’interlinea, nulla specificando quanto ai margini della pagina, al numero delle righe e battute e all’eventuale inclusione di immagini e tabelle.
Peraltro, con riferimento alla parte tecnica dell’offerta, alla controinteressata era stato attribuito un punteggio più basso rispetto a quello accordato all’appellante.
Per tali ragioni, dunque, confermando la sentenza di rigetto del giudice di primo grado, il Consiglio di Stato ha ritenuto di aderire al costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata “cum grano salis”, per cui l’eventuale eccedenza quantitativa rispetto al limite prestabilito dalla documentazione di gara può essere criticamente apprezzato solo nei casi in cui si risolva strumentalmente in una posizione di vantaggio immeritevole, “salvando” l’offerta dell’aggiudicataria.
Dott.ssa Giulia Alberto e Avv. Aurora Donato