La valutazione delle offerte tecniche e, in particolare, l’espressione dei singoli giudizi da parte dei commissari, specialmente quando il metodo prescelto dalla stazione appaltante sia quello del “confronto a coppie”, è stato al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale.
Da ultimo, si è espressa l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 dicembre 2022, n. 25, che si è concentrata su due aspetti.
Il primo nodo da sciogliere, andando oltre la questione se l’espressione del medesimo punteggio sugli elementi qualitativi delle offerte sia indice o meno di una valutazione condivisa, era se – in presenza di disposizioni della legge di gara che richiedono la previa valutazione individuale dei commissari – siano ammessi la discussione e il confronto tra questi.
L’Adunanza Plenaria in proposito, conformemente all’orientamento maggioritario in giurisprudenza, ha premesso che l’identità degli scrutini non può essere considerata sintomatica di una valutazione collegiale dell’offerta. Anche qualora ciascun commissario abbia assegnato un medesimo coefficiente, ciò non prova di per sé alcun vizio, giacché nessuna norma impone ai membri della commissione di differenziare i punteggi che attribuiscono. Infatti, secondo la pronuncia non sarebbe escluso che ogni commissario, manifestando una valutazione di carattere discrezionale in ordine ai singoli aspetti tecnici dell’offerta, possa poi assegnare valori conformi a quelli degli altri componenti, attribuendo dunque un punteggio analogo.
Tuttavia, precisa l’Adunanza Plenaria, a simili conclusioni non è possibile pervenire se la stazione appaltante ha prescelto il metodo del “confronto a coppie”, che costituisce una modalità di attribuzione del punteggio discrezionale che prevede una netta distinzione tra una fase iniziale di valutazione individuale e una fase successiva di valutazione collegiale dei singoli elementi qualitativi dell’offerta.
In questa caso, infatti, la sentenza precisa che sarebbe statisticamente impossibile che ciascun commissario riesca ad esprimere invariabilmente il medesimo grado di preferenza nella comparazione tra due entità e con riferimento a una molteplicità di sub-criteri di valutazione, se non in violazione del principio di individualità che deve caratterizzare le valutazioni della prima fase del metodo in questione.
Sulla base di questo presupposto, nel caso in cui la stazione appaltante decida di autovincolarsi al sistema del “confronto a coppie”, i commissari potranno confrontarsi sui criteri qualitativi delle offerte, prima di esprimere le preferenze individuali, solo nella misura in cui il preventivo confronto – che comunque consente di migliorare l’espressione del giudizio individuale – non si traduca in un appiattimento delle singole valutazioni dei membri della commissione, tale da rendere indistinguibili le une dalle altre.
In sostanza, l’Adunanza Plenaria, se da un lato ammette la discussione e il confronto tra i commissari, che assolvono ad una funzione arricchente per le singole valutazioni, dall’altro, tuttavia, ritiene che non si possa prescindere dal principio che vincola comunque il commissario ad esprimere il grado di preferenza o i coefficienti numerici in base al proprio personale convincimento, senza che la preventiva discussione collegiale ne definisca a monte il contenuto.
In merito alla seconda questione sollevata dalla Sezione rimettente, relativa alla verbalizzazione delle singole valutazioni espresse dai commissari, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che, in caso di “confronto a coppie”, la verbalizzazione dettagliata costituisce senz’altro una condizione necessaria ad attestare che ogni tabella sia stata compilata autonomamente, ma non è sufficiente anche ad accertare la trasparenza delle operazioni, se poi la coincidenza delle preferenze e la sovrapponibilità dei singoli giudizi annullano l’individualità che deve contraddistinguere il giudizio del singolo commissario nella prima fase del metodo prescelto. Spetta quindi al prudente apprezzamento del giudice, in base anche alle circostanze del caso concreto, valutare se la ripetitività dei coefficienti individuali espressi dai singoli commissari sia tale e tanta, sul piano quantitativo e qualitativo, da vanificare l’autonomia delle preferenze del singolo commissario.
Per il resto, al di fuori delle ipotesi in cui la stazione appaltante abbia prescelto il sistema del “confronto a coppie” e in mancanza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, viene confermato il principio generale, secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, che costituisce il momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali.