I riders hanno conquistato il nostro immaginario collettivo. Tutti ne parlano e l’opinione pubblica ha fortunatamente mostrato sensibilità per questi lavoratori.
Così si è smontata la narrazione edulcorata per cui il rider svolgerebbe un lavoretto, un hobby. Anche la politica, spinta dalla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici e dall’attenzione mediatica, è intervenuta con una disciplina a tutela dei lavoratori delle piattaforme. Finalmente ci sono degli strumenti normativi per applicare ai lavoratori delle piattaforme la disciplina le garanzie del lavoro subordinato (art. 2, d.lgs 15 giugno 2015, n. 81) o comunque il compenso corrispondente ai minimi contrattuali (art. 47 quater d.lgs 15 giugno 2015, n. 81).
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Ma l’impiego di piattaforme digitali come strumento di creazione di nuove forme di lavoro private della tutela tradizione, si diffonde in maniera silenziosa.
Sono sempre più diffusi i e le Shopper, lavoratori e lavoratrici, che realizzano la spesa al supermercato per consegnarla a domicilio.
Come i riders, il lavoro è organizzato tramite una piattaforma digitale e viene retribuita la consegna non il tempo di lavoro.
E’ difficile negare che gli shopper abbiano diritto alle tutele del lavoro subordinato (retribuzione minima anche per il periodo di disponibilità, ferie, permessi, malattia, infortuni, TFR, riposi ecc..) soprattutto alla luce dell’art. 2, comma 1, d.lgs 15 giugno 2015, n. 81 che applica la disciplina del lavoro subordinato alle prestazioni continuative e personali organizzate dal datori di lavoro; anche alla luce delle sentenze intervenute in materia di riders, le piattaforme digitali hanno questa essenza organizzativa.
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Proprio per evitare l’applicazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs 15 giugno 2015, n. 81 (e dunque le garanzie del lavoro subordinato), Assogrocery, l’associazione che riunisce alcune imprese del settore, ha realizzato in data 28.01.2022 un accordo sindacale con l’Unione Shopper Italia.
In effetti, l’art. 2, comma 2, lett. a) ammette che una deroga all’applicazione delle garanzie del lavoro subordinato a “accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”
Ma, a parte la necessità di circoscrivere con esattezza le deroghe ammissibili, l’accordo sindacale del 28.01.2022 non presente le caratteristiche richieste dall’art. 2 comma 2 lett. a).
In primo luogo, Unione Shopper Italia non sembra avere le caratteristiche richieste dalla legge. Dalle notizie di stampa emerge che si tratta di un sindacato nato solo pochi giorni prima dell’accordo e che mai prima aveva realizzato vertenze nel settore. Inoltre, opererebbe nel ristretto campo degli shopper, quando la norma affida una funzione derogatoria solo ad accordi sottoscritti da sindacati di ampia diffusione, in grado avere una adeguata forza contrattuale.
In definitiva, io ritengo che l’accordo sindacale sia nullo o comunque non applicabile al rapporto di lavoro degli shopper in modo da evitare l’applicazione delle garanzie del lavoro subordinato.
A riguardo agiremo in giudizio a tutela degli shopper.
Per informazioni potete contattare lo studio all’indirizzo info@studiolfc.it.